Lo Statuto

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)
UNITI NEL DONO— Livorno

ART. 1Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“UNITI NEL DONO” APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di LIVORNO e con durata illimitata.

ART. 2Scopo, finalità e attività

Lo scopo principale dell’associazione è quello di portare beni e servizi di sostegno a paesi e popolazioni disagiate in special modo nella Repubblica Democratica del Congo e ad altri paesi che richiedano sostegno ovvero a persone disagiate anche nel territorio italiano.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di ispirazione cattolico-cristiana, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

  • a)educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; a titolo esemplificativo: momenti di formazione culturale e spirituale; formazione agli operatori missionari; convegni e momenti formativi in ambito missionario, spirituale, assistenziale;
  • b)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; a titolo esemplificativo: eventi culturali aperti ai soci e alla cittadinanza; corsi e laboratori; concerti di musica e spettacoli teatrali;
  • c)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; in particolare viaggi di conoscenza e approfondimento culturale ed anche pellegrinaggi;
  • d)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; a titolo esemplificativo: iniziative di prima accoglienza; raccolta vestiario; corsi elementari di lingua italiana;
  • e)organizzazione di opere di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; a titolo esemplificativo: progetti di realizzazione scuole, ospedali ed in generale sostegno allo sviluppo delle popolazioni bisognose; raccolta generi alimentari per famiglie bisognose; adozione a distanza.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al CONSIGLIO DIRETTIVO una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

ART. 4Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con la trascrizione sul libro soci.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6Organi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di controllo (ove previsto per legge).
ART. 7Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8Consiglio Direttivo

Il CONSIGLIO DIRETTIVO opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.

In particolare, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
  • eleggere il Presidente e eventuali altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 16, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l’associazione verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 11Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 15Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16Bilancio sociale e informativa sociale

L’associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora i ricavi superino i 100 mila euro annui.

L’associazione redigerà, depositerà presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicherà nel proprio sito internet il bilancio sociale qualora ricavi superino 1 mln di euro annui.

L’Associazione deve redigere, depositare presso il registro unico del terzo settore e pubblicare sui suoi social il bilancio sociale.

ART. 17Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (ove previsto per legge).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente, presso la sede che sarà indicata dal Presidente stesso.

ART. 18Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nota:nella copia originale, in calce all’ultima pagina, è presente il timbro di registrazione dell’Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Livorno (registrazione del 21/07/2016, n. 859, serie 3, con relativa imposta di registro).